Il cardinal Ferdinando a Bartolomeo Concini

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Roma, 30 luglio 1571

Med. 5085, [già num. 258], c. 547r-v.

Magnifico mio amatissimo,

la vostra de’ 28 mi è stata carissima per la nuova che mi dà di tutte loro Altezze et che quella del Gran Duca mio Signore particolarmente vada liberandosi dalla gotta, il che io desidero che interamente li succeda quanto prima. Intanto harò caro che li baciate la mano in mio nome et le diciate che, comprendendo io dal disteso alligato de capitoli fra la Camera apostolica et il duca di Ferrara venirsi a levare di mezzo le differenze fra lui et i papi et spianerseli la via a più gratia che non ha havuto qua per il passato, mi sono adoprato che si ponga difficultà alla conclusione, la quale già è in piedi et potrà accrescersi sì che la concordia o si guasti, o non segua con tanto acquisto di quel duca, il quale pare che con quelle facultà (sebene a tempo) s’apra la via da uscir delle mani di qua et non haver mai più da contendere. Ma desidero sapere quanto piace a Sua Altezza ch’io m’ingeriscaa in questa pratica, perché, senza far gran scoperta, ho commodità d’impedire, come ho detto, però fatemene sapere la sua volontà, perché io fra tanto andarò solamente trattenendo sì che non fugga la occasione.

//c.547v.// Il Tolosani non ha potuto partire stamane, come si scrisse, ma domattina s’inviarà a cotesta volta a giornate. Potrete in questo mezzo andare ordinando la sua espeditione. Che è quanto m’occorre, oltra il dirvi ch’io sto, per gratia di Dio, benissimo et resto al piacer vostro.

Di Roma li 30 di luglio 1571.

Vostro Ferdinando cardinal de Medici.

a Ingerisca, ripetizione sottolineata nel testo.

Allegato.
Capitula et concordia inter Reverendam Cameram Apostolicam et excellentissimum Ducem Ferrariae acta 1571 Mense Julii
Med.
5085, [già num. 259], cc. 548r-549v.

Prima che si faccia translatione sopra la lite che verte in Camera apostolica sopra il contratto et appalto et conto di Comacchio, la quale s’habbia a estinguere et da renuntiarsi dalle parti, et che l’Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Duca di Ferrara ceda et renuntii alla Sede et Camera apostolica tutti li suoi crediti che ha con essa per vigore delli appalti fatti dell’ anno 1547 con papa Paolo III, del 1554 con Giulio III et del 1568 con Sua Santità et Camera sopradetta per il sale di Mantua et ogn’altro suo credito che penda dal sale, così di denari, come di sale, comprendendo etiam il sale che detta Camera gli dovesse per tutto l’anno 1571 prossimo futuro per vigore di detto ultimo appalto, et fargli l’assolutione et liberatione in ampla forma.

2° Che la sopradetta Sua Eccellenza sia tenuta pagare oltre questo a Sua Santità et Camera apostolica tutto quello che gli restarà debitore per conto di detto ultimo appalto per conto del sale di Mantova alli suoi debiti tempi secondo la forma del contratto.

3° Che all’incontro Sua Santità conceda al Signor Duca facoltà et libera autorità di fabricare et far fabricare, a spese però di esso Signor Duca ogni quantità di sale che vorrà fabricare a Comachio et suoi contorni et nei luoghi dove altre volte è stato solito fabricarsi per cinque anni prossimi futuri, che comincieranno al principio di settembre //c.548v.// dell’anno presente, che finiranno per tutto agosto 1576, et che tutto il sale, sia di che quantità si voglia, che sarà fabricato in detti tempi et in detti luoghi spetti et appartenga a Sua Eccellenza in pagamento et ricompenza di tutto quello che Sua Eccellenza pretende d’esser creditrice della Camera come è detto di sopra.

4° Che la predetta Sua Eccellenza possi distribuire et smaltire detto sale a modo et forma che sarebbe potuto distribuire et smaltire quello di Cervia et Porto Cesenatico, et havesse havuto dalla Camera apostolica secondo le capitulationi predette dell’anno 1554 et 1568 respettivamente, et che tutto il sale si fabricarà come di sopra per Sua Eccellenza, sia di che quantità si voglia, s’intenda surrogato in luogo del sale debito alla prescritta Sua Eccellenza come di sopra et habbia la medesima natura, immunità et qualità haverebbe havuto il detto sale debito secondo le dette capitulationi.

5° Che volendo il predetto Signor Duca di Ferrara durante il termine di detti cinque anni di detta fabrica levare li detti 20 mila scudi di sale, che la Camera predetta gl’è tenuta per uso del suo Stato a Cervia et alle saline d’essa Camera, sia in libertà di Sua Eccellenza di levarlo o in tutto o in parte, come gli piacerà, et essa Camera sia tenuta //c.549r.// darceli, pagando però Sua Eccellenza il solito prezo di soldi nove per sacco, come anco si è fatto nelle altre conventioni, et di più, havendone bisogno per quest’anno et per sin al tempo che si fabricarà l’anno seguente, per il smaltimento di Mantua, sia tenuta la Camera dargliene quella quantità che sia necessario.

6° Che di tutte queste cose se n’habbia da fare uno instrumento publico et similmente faccia Sua Santità un motu proprio per breve confirmatione in amplissima forma et si dia spedito a Sua Eccellenza con la derogatione alli capituli d’Adriano VI fatti con il Signor Duca Alfonso primo, et ad ogn’altra cosa che facesse in contrario quanto sia a questa parte ecc.