Transcription by Roberto Fiorentini
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Il zelo che indusse i Signori Ministri de Prencipi ad interporre unicamente i loro uffitij appresso il Sacro Collegio per la reintegratione del Clerico Nationale allo stipendio suppresso, presuppone che le Nationi siano state in cio rigidamente trattate, onde giova di credere che venendo essi piu sinceramente informati di quanto occorre in questa materia siano per desistere dall'istanza, venerando più tosto una risolutione presa con molto maturità dal Senato Apostolico ed approvata dalla Santità di Nostro Signore con le necessarie assolutioni à cautela.
È dunque da osservarsi, che l'offitio del Clerico nationale non fù istituito à pompa e per apparenza, mà perche egli contribuisse l'opera e l'industria sua al buon servitio del Sacro Collegio, come espressamente ordinano le Costitutioni, e come di fatto si praticava in quei primi tempi, quando dal Sacro Collegio si eleggeva nel concorso libero di diversi Curiali oltramontani, il più idoneo per abilità, e per fede a sostener l'impiego, et a dar lume de negotij e dello stile della sua Natione. Si che divenuto poi in progresso di tempo affatto inutile il Ministerio del detto Clerico, come è notorio, ne potendosi sperar di ridurlo à termini antichi, per la libertà che tolgono al Concorso, come in più d'un caso hà mostrato l'esperienza, gli uffitij pur troppo efficaci de' Regij Ministri, ogni dove voleva, che il Sacri Collegio vi provedesse.
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Mà il Sacro Collegio usando della Benignità sua solita hà voluto lasciarlo in piede, permettendo al Clerico Nationale non solamente di comparire in abito di Ministro nelle pubbliche funtioni Concistoriali, mà di tirare ancora gli emolumenti che derivan dalle Promotioni, e dai funerali Cardinalitij, i quali insieme con alcuni altri assegnamenti che si distribuiscono dal Palazzo Apostolico importano in capo all'anno, computato un anno per l'altro, qualcosa più che non importavano i dieci ducati il mese, e si è contentato di abolir questi soli. Anzi ne pur sarebbe venuto à questa determinatione, se per una parte il riguardo di non aggravarsi indebitamente di nuovi pesi in queste angustie de' tempi e per l'altra la necessità di appoggiare à qualche Ministro abile le faccende che erano proprie del Clerico Nationale, non l'havessero obligato ad applicare i sudetti dieci ducati insieme con le fatiche del Clericato, a chi con titolo di Procuratore serve al Collegio.
Ne può addursi patto alcuno, ò titolo oneroso, in virtù di cui fosse vietato il toccar questi dritti; apparendo anzi il contrario dalle Costitutioni medeme, dove
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sul bell'ingresso si dice. Sedente Leone X.° Pont. Max. cum Sacrum R.mus DD. S.R.E. Cardinalium Collegium duorum Clericor suorum offitium, quod annos antea per multos magno ipsius Collegij incommodo fuerat venale, communi ac non mediocri abse redemptum impensa in pristina suam potestatem redegisset. Ecco dunque che il Sacro Collegio è assoluto Padrone dell'Offitio del Clericato, e può disporre in quella maniera, che può disporre ogni altro de' beni acquistati à titolo di compra, che è il più valido, et il più giusto per trasferire il dominio delle cose. Ne in ricomprarlo hebbe altro motivo, che del commodo, del vantaggio, e della liberta sua propria.
Che se lo stile per lungo tempo tenuto di assumere al servitio del Sacro Collegio annualmente per turno, un soggetto delle trè Nationi, e l'haverli sborsata à titolo di stipendio certa somma di denaro, bastasse per produtte attione a favor loro, potrebbero con pari fondamento alcune Nationi armigere pretender di non poter esser in cosa veruna riformate dà Prencipi, à quali da centinaia d'anni in qua son solite di servire in Cariche militari.
Quanto poi alla consideratione de' denari del Pileo, che si contribuiscono dalle Nationi in luogo delle decime dovute de Iure Divino al Sommo Sacerdote,
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non par che possa cadere in mente ad alcuno, che l'amministratione di tal denaro debba ricever legge dalle Nationi medeme. Nel che avvertasi, che quanto si allega dall'origine dell'assegnamento, come dovuto ab antiquo al Clerico Nationale, non hà fondamento di sorte alcuna; mà sono inventioni plausibili di chi hà creduto d'acquistarsi benemerenza co' sudetti Ministri.
In comprovatione di che basta di osservare l'insussistenza del presupposto in uno de Viglietti, che da Ministri sudetti furono inviati al Signor Cardinal Camerlengo, dove facendosi querela della partialità e predilettione usata dal Sacro Collegio verso il Clerico Italo, per non haverlo riformato nell'istessa maniera che hà riformato il Nationale, si dice, esser ciò seguito senza alcun motivo di apparente real diversità d'Offitio tra l'un Clerico e l'altro. E pure è cosa notoria, che oltre il titolo, e le operationi, le quali il Clerico Italo hà communi col Clerico Nationale, (benchè questi da gran tempo in qua non faccia altra funtione che di comparir vestito di rosso né Concistorij), hà di più il titolo, e l'essercitio di Segretario del Sacro Collegio, per ordinatione delle Costitutioni medeme, e come tale scrive e soscrive le lettere in nome del Sacro
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Collegio, registra gli Atti Concistoriali, fa e soscrive i mandati, e le quietanze, legge i memoriali, nota i Decreti, conserva le Cedole, et esercita ogni altro atto proprio del Segretario; E' custode dell'Archivio in virtù d'una Bolla di Urbano VIII, dove si conservano tutti i libri, e tutte le memorie appartenenti all'interesse del Sacro Collegio, et insieme tutti i Processi delle Chiese, e de' Monasterij Concistoriali, il quale Archivio essendo nel Palazzo Vaticano, et occorrendo spesso di visitarlo, hà il Custode necessità di mantener la Carrozza, e così per questa come per altre faccende concernenti il puntual servitio del Sacro Colleggio, un'Aiutante; E finalmente è Segretario della Sacra Congregatione Concistoriale, in cui si trattano le più importanti materie della Santa Sede. Impiego unito dal medemo Urbano alla Segretaria del Sacro Collegio in persona di Gio: Battista Lauro; à contempo l'atione del quale impiego hà il Clerico Italo l'uso dell'abito Pavonazzo e l'altre prerogative, che godono i Camerieri d'onore, come dispone la sudetta Bolla d'Urbano e come con molta convenienza alla qualità del posto l'ha messa in prattica chi hà voluto, potendolo fare.
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Veggasi ora, se ha l'offitio del Clerico Italo e quello del Nationale alcuna apparente real diversità e se è fuor di ragione, che il Clerico Nationale, che non fà nulla, habbia assegnamento più tenue, che non hà l'Italiano, aggravato di tante fatiche, e di tante spese, et obligato a sostener con decoro la Dignità del suo grado. E finalmente quanto siano sussistenti le notitie che i Ministri sudetti hanno havute in questo particolare.
Mà di più è d'avvertirsi, che il Segretario del Sacro Collegio, non hà alcun stipendio à titolo del Clericato, il quale come molto inferiore à gli altri suoi caratteri non si considera più in esso, mà a titolo solamente della Segretaria, come da immemorabile tempo in qua si può vedere dà Registri del Depositario. Anzi ne egli si soscrive mai Clerico in alcun atto da tempo immemorabile in qua, ne con tal nome vien da altri chiamato, ò riconosciuto, siche cessa al Clerico Nationale ogni fondamento di dolersi, che il Clerico Italo sia stato prediletto in comparation sua.
L'Italiano più tosto, se egli volesse misurare la liberalità del Sacro Collegio, non da quello che è in se stessa, mà dà quello, che usa con altri, havrebbe giusta ragione di dolersi di non tirare à titolo di tante Cariche, alle quali
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conviene d'abilitarsi con molti anni di studio, e di dispendio domestico nell'età giovanile, altro stipendio che quello che il Clerico Nationale tirava prima al solo titolo del Clericato, e di non godere presentemente alcuna rendita, come Clerico, mentre che il Nationale gode à questo conto gli emolumenti accennati delle Promotioni e de' Funerali Cardinalitij, onde nasce un'altra consideratione, cioè.
Che quando pur si ammettesse qualche dritto alle nationi sovra lo stipendio delle dice ducati il mese, come proveniente dal denaro, che esse mandano a Roma per le speditioni; verrebbe ciò ricompensato largamente dà sudetti Emolumenti, i quali provengono dalle rendite private di ciascun Cardinale e superano, come si disse, un'anno per l'altro la somma delli dieci ducati il mese.
Altre considerationi, che potrebbono addursi in giustificatione dello stipendio suppresso al Clerico Nationale, si giudicano soverchie et alla somma equità, che è propria de' Signori Ministri sudetti, et alla veneration ch'è dovuta alle deliberationi del Sacro Collegio.